REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO “ALDO E DINO BALLARIN”

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

DI SEGUITO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI:

  • Il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione scritta e controfirmata agli uffici di biglietteria con l’indicazione delle generalità del nuovo fruitore, entro il giorno antecedente la gara;

  • per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso; il tagliando deve essere conservato per tutta la durata della manifestazione e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;

  • lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato.
è vietato tra l’altro:

  • Sostare in prossimità di passaggi, uscite, lungo le vie di accesso, di esodo ed in ogni altra via di fuga;

  • arrampicarsi sulle strutture dello stadio;

  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

  • introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro e ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;

  • introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;

  • compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, o effettuare cori o altre manifestazioni di intolleranza;

  • accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
NORMATIVA INTRODUZIONE ED ESPOSIZIONE STRISCIONI

È SEMPRE VIETATA:
  • L’introduzione e l’esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio ecc);

  • l’introduzione e l’utilizzo di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora;

  • l’introduzione di qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato, compreso quello destinato alle coreografie (fatta salve l’espressa autorizzazione);

  • l’esposizione del materiale che per dimensione ostacoli la visibilità ad altri tifosi;

  • l’introduzione di materiale, anche se autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli di accesso allo stadio;

  • l’introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.
PUÒ ESSERE AUTORIZZATA:
  • L’introduzione e l’esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in
    occasione della gara in programma;

  • l’introduzione e l’utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

Si ricorda altresì che le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate alla scrivente Società almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara in programma.

CONTROLLO, INGRESSO E RIMOZIONE DEL MATERIALE AUTORIZZATO:

L’Union Clodiense Chioggia FC, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:

1) il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;

2) non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;

3) gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;

4) l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;

5) al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma i, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, e, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazione che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.

Si segnala che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 1996.