Decreto Ministeriale 6/6/2005 e successive integrazioni.
L’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento.
L’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
Presso lo stadio operano persone “Steward”, riconoscibili attraverso una casacca di colore giallo incaricate di assicurare il rispetto del presente Regolamento d’Uso.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si ricorda altresì che le richieste di cui sopra dovranno essere inoltrate alla scrivente Società almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara in programma.
L’Union Clodiense Chioggia FC, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:
1) il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
2) non sarà consentito l’ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
3) gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4) l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
5) al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma i, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, e, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazione che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si segnala che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 1996.